Art. 8.

      1. La Commissione trasmette al Parlamento, ai fini dell'esame da parte dei competenti organi parlamentari, un anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, in seguito, a cadenza biennale:

          a) un rapporto statistico basato sulle informazioni raccolte nel secondo fascicolo del documento di registrazione che i medici consegnano compilato alla Commissione ai sensi dell'articolo 7;

          b) un rapporto sull'attuazione della presente legge, corredato dalle valutazioni della Commissione.

 

Pag. 14

      2. Per la redazione dei rapporti di cui al comma 1, la Commissione può chiedere la collaborazione di esperti nonché raccogliere tutte le informazioni utili da autorità, enti, istituzioni nonché da ogni soggetto, pubblico o privato. Le informazioni raccolte dalla Commissione sono coperte dal segreto, in particolare per quanto riguarda l'identità delle persone citate nel documento di registrazione di cui all'articolo 6.
      3. La Commissione può trasmettere le informazioni statistiche raccolte ai sensi del comma 1, lettera a), ad eccezione dei dati aventi carattere personale, agli istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici che ne facciano richiesta motivata.